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SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE (aggiornato dal 13.07.2023)

Data pubblicazione: 27/02/2025

Segnalazioni di illecito - whistleblower


Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (cd. Direttiva Whistleblowing).

L'Ordine ha quindi predisposto i propri canali di segnalazione, come di seguito indicati:
























CANALI DI SEGNALAZIONE



STRUMENTI


·       interno (nell'ambito del contesto lavorativo)

Le modalità operative per inviare la segnalazione prevedono 3 alternativi canali di trasmissione:

1) Utilizzo della Piattaforma informatica

L'ODCEC di Gorizia ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

a)       la segnalazione viene fatta collegandosi, tramite link presente sul sito dell'Ente, ad un'apposita piattaforma web, compilando un questionario che potrà essere inviato anche in forma anonima. Se anonima, la segnalazione sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;

b)      la segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT);

c)       nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;

d)      la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno che dall'esterno dell'ente. A completa garanzia della navigazione anonima è sempre consigliabile effettuare l'accesso alla piattaforma al di fuori di reti dotate di sistemi di tracciamento degli accessi per ragioni di sicurezza informatica.

2) Trasmissione a mano o tramite servizio postale

Trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all'indirizzo dell'ODCEC di Verona – Via S. Teresa 2 – 37135 Verona specificando nella busta la dicitura RISERVATA PERSONALE all'RPCT.

Il plico sarà aperto solamente dall'RPCT, come sopra designato.

3) segnalazione verbale al RPCT

Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.

• Segnalazioni tramite posta elettronica

Alla luce delle sopravvenute indicazioni di ANAC contenute nelle proprie Linee Guida, a tutela dell'identità del segnalante, non è possibile l'utilizzo del mezzo della posta elettronica (sia essa personale o istituzionale, ordinaria o certificata) per inviare segnalazioni. Dovranno essere utilizzate le altre modalità di segnalazione sopra riportate nei punti 1-2-3.
PROCEDURA

INFORMATIVA

 

 

 

 

 

 

PIATTAFORMA

WHISTLEBLOWINGPA

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO SEGNALAZIONE 
·       esterno (ANAC)

Dall' 8 febbraio 2018 è disponibile, presso la sezione "Servizi" del sito www.anticorruzione.it, il sistema dell'Anac per la segnalazione di condotte illecite indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Ricordiamo che ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Ricordiamo inoltre che la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
Registrando la segnalazione su questo portale, si otterrà un codice identificativo univoco, “key code”, che dovrà essere utilizzato per “dialogare” con Anac in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata
 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSO AL PORTALE ANAC
·       divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone)
·       denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile